In base al D.lgs 31/03/1998 n° 114. Legge Regionale del 23/07/1999 n° 14. Regolamento Regionale del 21.07.00 n°3, se stai per intraprendere una attività di commercio elettronico, devi comunicarlo al tuo comune per ottenere il consenso all'esercizio di una attività commerciale di vendita al dettaglio tramite forme speciali di vendita.
Tale comunicazione deve essere effettuata al comune di appartenenza, generalmente al Settore Commercio - Ufficio Autorizzazioni Commerciali, redatta in triplice copia sul modulo previsto, il COM 6bis, disponibile nei downloads .
A seguito dell'avvenuta comunicazione, l'Amministrazione si limita a prenderene atto ed a compiere i controlli previsti.
L'inizio dell'attività può avvenire decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione; occorre pertanto conservare con estrema cura la copia del modello ministeriale con gli estremi della protocollazione, che è L'UNICO DOCUMENTO attestante l'avvenuta comunicazione all'Amministrazione dell'avvio dell'attività commerciale o sua variazione.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico NON ALIMENTARE è necessario essere in possesso dei soli requisiti morali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico ALIMENTARE oltre ai requisiti morali è necessario essere in possesso del requisito professionale.
ESTRATTO DAL D.LGS/114 DEL 31.03.1998.
ART. 5 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
Requisiti di accesso all'attività
Requisiti morali (necessari per settore alimentare e non alimentare)
Requisiti professionali (necessari solo per settore alimentare)
* N.B.: Dal 24 APRILE 2004 non è più valido, quale requisito professionale per la vendita delle merci comprese nel settore alimentare, l'essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per la vendita delle merci comprese nelle tabelle merceologiche alimentari.
Ai fini del riconoscimento del requisito professionale, gli ex iscritti al Registro Esercenti il Commercio dovranno comprovare che l'iscrizione è stata ottenuta esclusivamente per aver frequentato un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, oppure di aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.
N.B. Tale articolo ha solo scopo illustrativo. Si consiglia pertanto di affidarsi alla guida di un consulente specialista o di interpellare gli uffici adetti del proprio comune.
A seguito dell'avvenuta comunicazione, l'Amministrazione si limita a prenderene atto ed a compiere i controlli previsti.
L'inizio dell'attività può avvenire decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione; occorre pertanto conservare con estrema cura la copia del modello ministeriale con gli estremi della protocollazione, che è L'UNICO DOCUMENTO attestante l'avvenuta comunicazione all'Amministrazione dell'avvio dell'attività commerciale o sua variazione.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico NON ALIMENTARE è necessario essere in possesso dei soli requisiti morali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico ALIMENTARE oltre ai requisiti morali è necessario essere in possesso del requisito professionale.
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ESTRATTO DAL D.LGS/114 DEL 31.03.1998.
ART. 5 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
Requisiti di accesso all'attività
Requisiti morali (necessari per settore alimentare e non alimentare)
1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dall'articolo 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
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5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al Settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;6. In caso di Società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al Legale Rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375*.(ATTENZIONE! vedere nota *)
7. Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie Imprese del settore commerciale.
10. Le Regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.
* N.B.: Dal 24 APRILE 2004 non è più valido, quale requisito professionale per la vendita delle merci comprese nel settore alimentare, l'essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per la vendita delle merci comprese nelle tabelle merceologiche alimentari.
Ai fini del riconoscimento del requisito professionale, gli ex iscritti al Registro Esercenti il Commercio dovranno comprovare che l'iscrizione è stata ottenuta esclusivamente per aver frequentato un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, oppure di aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.
N.B. Tale articolo ha solo scopo illustrativo. Si consiglia pertanto di affidarsi alla guida di un consulente specialista o di interpellare gli uffici adetti del proprio comune.